Il Tribunale di Firenze: “I richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe”

Il Tribunale di Firenze, con la propria ordinanza, sconfessa quanto previsto dal decreto sicurezza in tema di iscrizione anagrafica.
Al ragazzo, regolarmente soggiornante in Italia dal settembre 2018, veniva rigettata la propria istanza di iscrizione anagrafica da parte del Comune.
Il DL 113 infatti, stabilisce che il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”, ne consegue che al richiedente asilo non potrà più essere rilasciata la carta d’identità.

Tuttavia, grazie agli avvocati dell’ASGI, il cittadino somalo  si è visto riconoscere il diritto all’iscrizione anagrafica sovvertendo il provvedimento del Comune perché ritenuto “illegittimo ed ingiusto oltre che gravemente lesivo dei suoi diritti”.
Spiegano gli avvocati: “E’ vero che l’articolo 13 del decreto sicurezza dice che, per i richiedenti asilo, il permesso di soggiorno non è più un documento valido per chiedere la residenza anagrafica. Ma la regolarità del soggiorno non si dimostra soltanto col classico permesso di soggiorno, è sufficiente anche il verbale che viene rilasciato ai migranti in questura al momento della domanda d’asilo, il cosiddetto modello C3”.
Il tribunale di Firenze ha infatti accolto il ricorso e ha ordinato al comune toscano “l’immediata iscrizione nel registro anagrafico del richiedente asilo”.  

Tale ordinanza riveste, pertanto, un’importanza fondamentale perché mette in discussione alcuni principi fondanti del Decreto Salvini, nonché la possibilità, per i tantissimi richiedenti asilo, di iscriversi all’anagrafe.

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