Status di rifugiato politico a cittadino ghanese a rischio persecuzione in quanto omosessuale

Con sentenza del 25.02.2019, il Tribunale Civile di Palermo ha accolto il ricorso presentato da un cittadino ghanese, riconoscendo al medesimo lo Status di rifugiato politico poichè a rischio persecuzione a causa della sua omosessualità. In Ghana ancora oggi è presente la cosiddetta “Questione degli Omosessuali”. Il codice penale ghanese punisce l’omosessualità con una pena edittale dai 5 ai 25 anni di reclusione.

Il ricorrente ricopriva nel suo villaggio la carica di “piccolo Re”, una sorta di Vicere il cui compito sarebbe quello di occuparsi di “questioni minori” all’interno del villaggio governato dal “Re Grande”. 

Tale sua posizione suscitava le gelosie del cugino più grande che non era riuscito ad ottenere la medesima posizione. 

Un giorno il ricorrente – per mera curiosità  – appena quattordicenne intratteneva una relazione omosessuale di una sola notte con un ragazzo. 

Tuttavia, dopo la sua incoronazione e dopo il suo solenne giuramento al villaggio, questa notizia giungeva alle orecchie del cugino, che – per invidia e dispetto – raccontava l’accaduto al “Grande Re” che, a questo punto, ordinava di rapire ed uccidere il ricorrente. 

Vista la particolarità e la delicatezza della questione, il Tribunale di Palermo evidenzia che: “Non vi è dubbio che i comportamenti cui è stato sottoposto il ricorrente (l’esser stato vittima di minacce di morte) siano qualificabili come atti di violenza fisica e psichica ex art. 7, comma 2, lett. a) d.lgs 251/2007. Inoltre, è evidente come essi abbiano avuto come causa l’orientamento sessuale del ricorrente e che, dunque, debbano qualificarsi come atti di persecuzioni per motivi di “appartenenza ad un gruppo sociale”. “Un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno caratteristica comune un determinato orientamento sessuale e l’esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso”. Pertanto “sebbene il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sè, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha adottato siffatta legislazione deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione”.

Inoltre, il Tribunale di Palermo nella propria ordinanza, richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale si afferma che: “la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per se una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta” (In tal senso, Cfr. Cass. n. 15981/2012). 

Il Tribunale argomenta, inoltre, citando l’articolo 14 della CEDU, intitolato “Divieto di discriminazione”, che così dispone: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”. 

Per scaricare la sentenza clicca QUI

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