Riconoscimento della protezione umanitaria al minore straniero non accompagnato
Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 17.12.2018 ha riconosciuto la protezione umanitaria al ricorrente giunto in Italia come minore non accompagnato. Quest’ultimo dichiarava durante la sua audizione in Commissione, di essere andato via dal suo Paese di origine per problemi meramente economici, in cerca di una vita migliore.
La sezione specializzata del Tribunale siciliano, nell’accordare la protezione prevista dall’art 5 co 6 d.lvo 286/98 nella sua versione precedente al D.l 113/18, fonda il proprio ragionamento citando il D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394.
In particolare, viene dato risalto all’art. 28 del Decreto testè citato che recita: “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
((a) per minore eta’, salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta’ e’ rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed e’ valido per tutto il periodo necessario per l’espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e’ immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;)) ((a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;))
b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico;
d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all’articolo 19, comma 1, del testo unico.”
Il Tribunale argomenta la propria decisione in virtù del fatto che il DL 113/18 sia entrato in vigore successivamente alla domanda di protezione internazionale formalizzata dal ricorrente e che, pertanto, nel caso di specie occorra valutare i “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” consistenti in uno stato di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero di situazioni “oggettive” che rendano temporaneamente impossibile o quantomeno sconsigliabile il rimpatrio.”
Per tale ragione il Tribunale, così’ come statuito dalla Corte di Cassazione e dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, individua i “seri motivi” nello stato di particolare vulnerabilità del richiedente, con particolare riguardo alla minore età dello stesso, considerata una situazione oggettiva di temporanea impossibilità di rimpatrio.
Di conseguenza in virtù della particolarità dell’oggetto del giudizio ed in virtù della previsione di cui all’art. 28 lett. d) del D.P.R.394/99, il Tribunale riconosce il diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 vigente ratione temporis.
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